CESSIONE DELLA DETRAZIONE DEL 65% PER I SOGGETTI INCAPIENTI
Comunicazione da parte del Condominio entro il 31 marzo 2017
L’Agenzia delle Entrate ha previsto una applicazione telematica con la quale è possibile comunicare entro il 31 marzo la cessione del credito d’imposta fatta dai condomini cd. “incapienti” a favore delle imprese che hanno effettuato i lavori, come strumento di pagamento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali soggette al 65%.
La previsione normativa è contenuta nella Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), che ha previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. “fasce deboli” un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.
Soggetti interessati
Sono interessati i condomini che nel periodo d’imposta precedente (2015) a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione (2016), non sono tenuti al versamento dell’Irpef, ovvero da coloro che non sono tenuti al versamento delle imposte per effetto delle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir. Tali soggetti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
Trasferimento del credito
In particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione Irpef del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d’imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016.
La cessione del credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata al condominio che a sua volta la comunica ai fornitori. I fornitori dovranno poi comunicare al condominio di accettare la cessione quale pagamento di parte del proprio corrispettivo.
In sostanza, il credito cedibile è pari alla detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute per gli interventi condominiali, rimaste a carico del condomino “'incapiente”, sulla base delle tabelle millesimali di ripartizione.
Comunicazione da parte del Condominio
Con riferimento agli aspetti legati agli obblighi di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il controllo della cessione ed evitare indebite fruizioni, ha stabilito che il condominio, entro il 31 marzo 2017, dovrà trasmettere telematicamente:
- una comunicazione che indichi il totale delle spese sostenute nel 2016 a titolo di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle suddette spese;
- il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, con l’indicazione del relativo importo;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione è obbligatoria e il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
Chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate
Relativamente alla fase di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, viene chiarito che qualora venga accertata la non spettanza in capo al condomino incapiente o l’indebita fruizione da parte del fornitore della detrazione (anche se parziale), l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato da interessi e sanzioni.
In ogni caso, viene confermato che:
- la cessione di tale credito può essere effettuata solo nei confronti dei fornitori e delle imprese che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio, relativamente alle spese sostenute nel corso del 2016 (anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti);
- è necessario che il condominio abbia effettuato entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese ancora dovute mediante bonifico bancario o postale;
- la volontà di cedere il credito fiscale deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da un’apposita comunicazione, anche successiva, che il soggetto ''incapiente'' invia al condominio, il quale deve provvedere a trasmetterla ai fornitori.
Anticipazioni sulle prossimi comunicazioni
Per completezza, si ricorda che l’art.1, co.2, lett.a), nn. 1-3, della legge n. 232/2016 (cd. Bilancio 2017) ha previsto, tra l’altro, per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano l’intero condominio la proroga, fino al 31 dicembre 2021, con un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato.
Per i suddetti lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In sostanza, rispetto al meccanismo di cessione del credito d’imposta in vigore già per il 2016, è stata introdotta una modifica che permette la cessione, non solo ai soggetti incapienti e non solo nei confronti delle imprese esecutrici, ma anche di altri soggetti privati.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa del 31 gennaio 2017, ha confermato che per le spese sostenute dal 2017 al 2021 le modalità attuative ed i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo Provvedimento in corso di predisposizione.
20/03/2017